Affido delle ceneri |
|
AFFIDO PERSONALE DELLE CENERI Le ceneri di una persona possono essere affidate a parenti o ad altre persone. La possibilità di conservare presso il proprio domicilio l’ urna contenente le ceneri va richiesta al Comune di riferimento. Molti comuni hanno già regolamentato l’affido delle ceneri presso le abitazioni private. Laddove non è ancora regolamentato, le ceneri devono essere raccolte in un apposito edificio predisposto all’interno del cimitero o in sepoltura o in cappelle funerarie private. Il Comune può effettuare periodicamente controlli per verificare che la conservazione delle ceneri avvenga secondo quanto disposto dalle norme di legge, dal momento che costituisce reato:
COSA PRESENTARE PER LA DOMANDA DI AFFIDO PERSONALE DELLE CENERI La volontà del defunto di affidare le proprie ceneri a specifica persona, deve emergere da: disposizione testamentaria; dichiarazione autografa ( da pubblicarsi come testamento olografo art. 620 c.c.); dichiarazione resa e sottoscritta nell’ambito dell’iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta per la cremazione; dichiarazione ritualmente resa di fronte a pubblici ufficiali ( funzione esercitata da un ampio spettro di persone, per esempio: notaio, segretario comunale, ecc. ); dichiarazione verbale resa in vita dal defunto: i congiunti (coniuge e parenti di primo grado come figli e genitori) previo accordo di tutti nell’individuazione dell’affidatario unico, possono esprimere la volontà del defunto di affidamento delle ceneri mediante dichiarazione ritualmente resa di fronte a pubblico ufficiale . La firma dei congiunti va autenticata ai sensi degli art. 21 e 38 DPR. 445/2000. Tale richiesta può essere contestuale alla domanda di cremazione. Imposta di bollo sia sulla domanda di affido personale delle ceneri che sul relativo provvedimento di autorizzazione. Se l’autorizzazione è rilasciata in più originali, l’imposta di bollo è assolta su ognuno di essi. PROVVEDIMENTO DI AFFIDO dell’atto di autorizzazione all’affido personale; dell’atto di autorizzazione al trasporto delle ceneri. Il trasporto dell’ urna cineraria o della cassetta dei resti non è soggetto, per l’Italia, ad alcuna prescrizione precauzionale igienica (art. 36 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285) stabilita per il trasporto delle salme. Le urne cinerarie possono essere trasportate con mezzo proprio. Se il trasporto è fuori dal Comune occorre l'autorizzazione dell'ufficio competente. |





