Affido delle ceneri

AFFIDO PERSONALE DELLE CENERI

Le ceneri di una persona possono essere affidate a parenti o ad altre persone.

La possibilità di conservare presso il proprio domicilio l’ urna contenente le ceneri va richiesta al Comune di riferimento.

Molti comuni hanno già regolamentato l’affido delle ceneri presso le abitazioni private.

Laddove non è ancora regolamentato, le ceneri  devono essere raccolte in un apposito edificio predisposto all’interno del cimitero o in sepoltura o in cappelle funerarie private.

Il Comune può effettuare periodicamente controlli per verificare che la conservazione delle ceneri avvenga secondo quanto disposto dalle norme di legge, dal momento che costituisce reato:

  •              la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso
  •       la dispersione effettuata con modalità diversa rispetto a quanto indicato dal defunto
  •       l'abbandono dell'urna.

 

COSA PRESENTARE PER LA DOMANDA DI AFFIDO PERSONALE DELLE CENERI
La domanda è indirizzata al Sindaco del Comune competente per luogo di conservazione delle ceneri allegando i documenti ed atti comprovanti la volontà del defunto.

La volontà del defunto di affidare le proprie ceneri a specifica persona, deve emergere da:

disposizione testamentaria;

dichiarazione autografa ( da pubblicarsi come testamento olografo art. 620 c.c.);

dichiarazione resa e sottoscritta nell’ambito dell’iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta per la cremazione;

dichiarazione ritualmente resa di fronte a pubblici ufficiali ( funzione esercitata da un ampio spettro di persone, per esempio: notaio, segretario comunale, ecc. );

dichiarazione verbale resa in vita dal defunto: i congiunti (coniuge e parenti di primo grado come figli e genitori) previo accordo di tutti nell’individuazione dell’affidatario unico, possono esprimere la volontà del defunto di affidamento delle ceneri mediante dichiarazione ritualmente resa di fronte a pubblico ufficiale .

    La firma dei congiunti va autenticata ai sensi degli art. 21 e 38 DPR. 445/2000.

    Tale richiesta può essere contestuale alla domanda di cremazione.

Imposta di bollo sia sulla domanda di affido personale delle ceneri che sul relativo provvedimento di autorizzazione. Se l’autorizzazione è rilasciata in più originali, l’imposta di bollo è assolta su ognuno di essi.

PROVVEDIMENTO DI AFFIDO
L’atto di affido delle ceneri vale solo nell’ambito territoriale del Comune che lo ha adottato, qualora l’affidatario decida di trasferire le ceneri ad altro luogo, sarà necessario richiedere un nuovo atto di affido da parte del nuovo Comune.

CONSEGNA E TRASPORTO DELLE CENERI
Il gestore del crematorio cimiteriale consegna le ceneri mediante processo verbale (art. 81 D.P.R. 285/1990), previa verifica:

dell’atto di autorizzazione all’affido personale;

dell’atto di autorizzazione al trasporto delle ceneri.

Il trasporto dell’ urna cineraria o della cassetta dei resti non è soggetto, per l’Italia, ad alcuna prescrizione precauzionale igienica (art. 36 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285) stabilita per il trasporto delle salme.

Le urne cinerarie possono essere trasportate con mezzo proprio.

Se il trasporto è fuori dal Comune occorre l'autorizzazione dell'ufficio competente.
 





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