Capo XI - Camera mortuaria
Capo XI CAMERA MORTUARIA
 
Articolo 64
 

1.    Ogni cimitero deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.


2.    Essa deve essere costruita in prossimità dell'alloggio del custode ove esista e deve essere provveduta di arredi per la deposizione dei feretri.


3.    Nei casi in cui il cimitero non abbia il deposito di osservazione previsto dall' art. 12, funziona come tale la camera mortuaria. In tali casi il corpo deve essere posto nelle condizioni di cui all' art. 11 e sottoposto alla sorveglianza di cui all' art. 12 comma 2.

 

Articolo 65
 

1.    La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero e dotata di acqua corrente.


2.    Le pareti di essa, fino all'altezza di m 2, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacate a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.





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