Dispersione delle ceneri

 

DISPERSIONE DELLE CENERI

 

Cosa presentare per ottenere la dispersione delle ceneri


1. La domanda è indirizzata al Sindaco del Comune del luogo di decesso;
oppure:
a) al Comune di residenza del defunto, qualora il decesso sia avvenuto in altra Regione;
b) al Comune ove sono già state tumulate le ceneri.

Tale richiesta può essere contestuale alla domanda di cremazione, oppure con domanda distinta.

2. Imposta di bollo sia sulla domanda di dispersione delle ceneri che sul relativo provvedimento di autorizzazione.

Se l’autorizzazione è rilasciata in più originali, l’imposta di bollo è assolta su ognuno di essi.

 



La volontà del defunto di disperdere le proprie ceneri deve emergere da:
1) disposizione testamentaria;
2) dichiarazione autografa ( da pubblicarsi come testamento olografo art. 620 c.c.);
3) dichiarazione resa e sottoscritta nell’ambito dell’iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta per la cremazione;
4) dichiarazione ritualmente resa di fronte a pubblici ufficiali ( funzione esercitata da un ampio spettro di persone, per esempio: notaio, segretario comunale, ecc. );
5) dichiarazione verbale resa in vita dal defunto: i congiunti (coniuge e parenti di primo grado come figli e genitori) possono esprimere la volontà del defunto di dispersione delle proprie ceneri nonché del luogo della dispersione mediante dichiarazione ritualmente resa di fronte a pubblico ufficiale .

La firma dei congiunti va autenticata ai sensi degli art. 21 e 38 DPR. 445/2000.

Dal 2004 ciascun Comune ha la possibilità di regolamentare la dispersione delle ceneri.

Ad oggi non è consentita ovunque, molti Comuni devono ancora disciplinare i regolamenti attuativi per tale pratica.

E’ possibile svolgere la dispersione delle ceneri nei luoghi segnalati dal Comune a cui si fa richiesta, in generale è consentita:

·      area cimiteriale appositamente individuata;

·      area privata, aperta e con il consenso del proprietario. È vietata la dispersione nei centri abitati;

·      in natura è libera nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa
- nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva
- nei fiumi, nei tratti liberi da manufatti e natanti

 

Persona autorizzata alla dispersione delle ceneri

·      persona indicata per volontà del defunto;

in sua mancanza, avranno l'autorizzazione nel seguente ordine:

  • coniuge,
  • figli;
  •  altri familiari aventi diritto;
  • esecutore testamentario;
  • legale rappresentante di associazione per la cremazione a cui il defunto era iscritto;
  • personale appositamente autorizzato dal comune che esercita l’attività funebre.

 

Se la famiglia o il defunto non hanno stabilito alcuna destinazione, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune, se esistente o nell'ossario comune.





Digg!Reddit!Del.icio.us!Yahoo!Free social bookmarking plugins and extensions for Joomla! websites!
 
© 2008 Onoranzafunebre.com Tutti i diritti riservati. I testi sono di proprietà di Onoranzafunebre.com e non possono essere duplicati senza autorizzazione Onoranzafunebre.com non viene aggiornato periodicamente e non è un prodotto editoriale sottoposto alla disciplina sull'editoria di cui all'art.1 -comma 3- della Legge n.62 del 7/3/2001. Onoranzafunebre.com è di proprietà di Idealsiti web agency SEO di Firenze Questo sito web è realizzato con Joomla!, rilasciato sotto Licenza GNU GPL. - P.Iva: 05848640487