| Capo XXII - Disposizioni finali e transitorie |
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Capo XXII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 106 1. Il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio superiore di Sanità e d'intesa con l'unità sanitaria locale competente, può autorizzare speciali prescrizioni tecniche per la costruzione e la ristrutturazione dei cimiteri, nonché per l'utilizzazione delle strutture cimiteriali esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Articolo 107 1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli articoli 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Articolo 108 1. Il regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1981, n. 627, è abrogato.
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