Capo XIII - Ossario comune

Capo XIII OSSARIO COMUNE

 

Articolo 67
 

1.    Ogni cimitero deve avere un ossario consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o che si trovino nelle condizioni previste dal comma 5 dell' art. 86 e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.





Salva articolo su SalvaSiti.com!Figo: lo DIGO!Segnala su Segnalo.com!Segnala su OK Notizie!Google!Facebook!Yahoo!Ma.gnolia!
 
© 2008 Onoranzafunebre.com Tutti i diritti riservati. I testi sono di proprietà di Onoranzafunebre.com e non possono essere duplicati senza autorizzazione Onoranzafunebre.com non viene aggiornato periodicamente e non è un prodotto editoriale sottoposto alla disciplina sull'editoria di cui all'art.1 -comma 3- della Legge n.62 del 7/3/2001. Onoranzafunebre.com è di proprietà di Idealsiti web agency SEO di Firenze Questo sito web è realizzato con Joomla!, rilasciato sotto Licenza GNU GPL. - P.Iva: 05848640487