Capo VII - Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico

Capo VII PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO


Articolo 44
 

1.    Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico anche per quanto concerne l'accertamento della morte segue le norme della legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni.





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