Capo V - Riscontro diagnostico

Capo V RISCONTRO DIAGNOSTICO


Articolo 37

1.    Fatti salvi i poteri dell'autorità giudiziaria, sono sottoposti al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 15 febbraio 1961, n. 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.


2.    Il coordinatore sanitario può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulla cause della morte. Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dell'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.


3.    Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.


4.    Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente che lo ha richiesto.

 

Articolo 38
 

1.    I riscontri diagnostico sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale ed adottando le misure concernenti la sorveglianza fisica del personale operatore a norma degli articoli 6, 69 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, in quanto applicabili.

 

Articolo 39
 

1.    I risultati dei riscontri diagnostici devono essere, dal direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura, comunicati al sindaco per eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. l. Il sindaco provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici secondo le procedure di cui all'art.1, comma 7.


2.    Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche.


3.    Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.





Salva articolo su SalvaSiti.com!Figo: lo DIGO!Segnala su Segnalo.com!Segnala su OK Notizie!Google!Facebook!Yahoo!Ma.gnolia!
 
© 2008 Onoranzafunebre.com Tutti i diritti riservati. I testi sono di proprietà di Onoranzafunebre.com e non possono essere duplicati senza autorizzazione Onoranzafunebre.com non viene aggiornato periodicamente e non è un prodotto editoriale sottoposto alla disciplina sull'editoria di cui all'art.1 -comma 3- della Legge n.62 del 7/3/2001. Onoranzafunebre.com è di proprietà di Idealsiti web agency SEO di Firenze Questo sito web è realizzato con Joomla!, rilasciato sotto Licenza GNU GPL. - P.Iva: 05848640487