Capo XII - Sale per autopsie

Capo XII SALE PER AUTOPSIE

 

Articolo 66
 

1.    La sala per autopsie deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria di cui all' art. 65.


2.    Nella sala, munito di idonea illuminazione vi deve essere un tavolo anatomico, in grès, in ceramica, in marmo, in ardesia, in pietra artificiale ben levigata o in metallo, che deve essere provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio e di mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento, nonché di sistema di aspirazione dei gas e loro innocuizzazione.





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