Capo XIX - Soppressione dei cimiteri

Capo XIX SOPPRESSIONE DEI CIMITERI

 

Articolo 96
 

1.    Nessun cimitero, che si trovi nelle condizioni prescritte dal testo unico delle leggi sanitarie e dal presente regolamento, può essere soppresso se non per ragioni di dimostrata necessità.


2.    Tale soppressione viene deliberata dal consiglio comunale, sentito il coordinatore sanitario della unità sanitaria locale competente per territorio.


Articolo 97
 

1.    Il terreno di un cimitero di cui sia stata deliberata la soppressione non può essere destinato ad altro uso se non siano trascorsi almeno 15 anni dall'ultima inumazione. Per la durata di tale periodo esso rimane sotto la vigilanza dell'autorità comunale e deve essere tenuto in stato di decorosa manutenzione.


2.    Trascorso detto periodo di tempo, prima di essere destinato ad altro uso, il terreno del cimitero soppresso deve essere diligentemente dissodato per la profondità di metri due e le ossa che si rinvengono debbono essere depositate nell'ossario comune del nuovo cimitero.


Articolo 98
 

1.    In caso di soppressione del cimitero gli enti o le persone fisiche, con i quali i comuni siano legati da regolare atto di concessione, hanno soltanto diritto ad ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, o per la durata di 99 anni nel caso di maggiore durata o di perpetuità della concessione estinta, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso nel cimitero soppresso ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo cimitero, da effettuare a cura del comune.


2.    Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano richieste nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepoltura private sono tutte a carico dei concessionari, salvo i patti speciali stabiliti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.


Articolo 99
 

1.    Il materiale dei monumenti ed i segni funebri posti sulle sepoltura private esistenti nei cimiteri soppressi restano di proprietà dei concessionari, che possono trasferirli nel nuovo cimitero.


2.    Qualora i concessionari rifiutino di farlo, tali materiali passano di proprietà del comune.





Salva articolo su SalvaSiti.com!Figo: lo DIGO!Segnala su Segnalo.com!Segnala su OK Notizie!Google!Facebook!Yahoo!Ma.gnolia!
 
© 2008 Onoranzafunebre.com Tutti i diritti riservati. I testi sono di proprietà di Onoranzafunebre.com e non possono essere duplicati senza autorizzazione Onoranzafunebre.com non viene aggiornato periodicamente e non è un prodotto editoriale sottoposto alla disciplina sull'editoria di cui all'art.1 -comma 3- della Legge n.62 del 7/3/2001. Onoranzafunebre.com è di proprietà di Idealsiti web agency SEO di Firenze Questo sito web è realizzato con Joomla!, rilasciato sotto Licenza GNU GPL. - P.Iva: 05848640487